Art. 15 Pagamento del premio 1. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati e' condizione di efficacia del tesseramento. 2. In caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.