Art. 15 
 
 
                        Pagamento del premio 
 
  1. Il pagamento del premio da  parte  dei  soggetti  assicurati  e'
condizione di efficacia del tesseramento. 
  2. In caso di infortunio dell'assicurato,  l'assicuratore  provvede
ad  erogare  la  prestazione  assicurativa  anche  in  mancanza   del
versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il
diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo
indennizzato.