Art. 15 
 
 
        Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali 
 
  ((1. (Soppresso).)) 
  ((2. (Soppresso).)) 
  ((3. (Soppresso).)) 
  ((4. (Soppresso).)) 
  5. A decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  di  governo  delle
Province successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il numero dei  consiglieri  provinciali  e  degli  assessori
provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e'  ridotto  della   meta',   con
arrotondamento all'unita' superiore. 
  ((6. (Soppresso).)) 
  ((7. (Soppresso).))