(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                            Codice etico 
 
    1.  L'Universita'  adotta  il  Codice   etico   della   comunita'
universitaria. 
    2. Il Codice determina  i  valori  fondamentali  della  comunita'
universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto  dei  diritti
individuali  e  l'accettazione  di  doveri  e   responsabilita'   nei
confronti dell'istituzione di appartenenza, detta regole di  condotta
nell'ambito della comunita'. Le norme  sono  volte  ad  evitare  ogni
forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi  di  conflitto
di interesse e di proprieta' intellettuale. 
    3. Le violazioni del Codice etico comportano l'irrogazione  delle
seguenti  sanzioni,  nel  rispetto  del  principio  di   gradualita':
richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di  violazione
grave  o  reiterata,  richiamo   scritto   reso   pubblico,   biasimo
comportamentale con divieto di ricoprire  incarichi  istituzionali  o
dirigenziali per un periodo  determinato.  I  provvedimenti  incidono
sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta
configuri non solo violazione del  Codice  etico  ma  anche  illecito
disciplinare,  prevale  la  competenza  degli  Organi   deputati   ai
procedimenti disciplinari. 
    4. Nel rispetto del principio del contraddittorio  l'accertamento
delle violazioni e  la  decisione  in  merito  all'irrogazione  della
sanzione competono al Senato accademico,  su  proposta  del  Rettore,
qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza  degli  Organi
deputati ai procedimenti disciplinari. 
    5.  Il  Codice  etico  e'  approvato  dal  Senato  Accademico   a
maggioranza assoluta dei suoi componenti,  previo  parere  favorevole
del Consiglio di Amministrazione.