Art. 15 Misure transitorie 1. E' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 7 settembre 2000. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 5 del medesimo decreto, ivi compreso l'allegato 3 allo stesso, per la parte relativa all'importazione ed esportazione di cellule staminali emopoietiche destinate al trapianto, che rimangono vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.