Art. 15 
 
 
                 Disposizioni finanziarie in materia 
                   di infrastrutturazione portuale 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo  2,  comma  2-novies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  la  disposizione
di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso  articolo
2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di
gara sono stati  pubblicati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  I  finanziamenti  non  rientranti  nella  predetta
fattispecie sono revocati e le relative risorse sono  destinate  alle
finalita' stabilite dal medesimo  articolo  2,  comma  2-novies,  con
priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) (( nonche'  per
gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici  con  uso  di
container,  anche  sulla  base  degli  accordi  di   programma   gia'
sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia'
avviati per i quali non siano state ancora  completate  le  procedure
autorizzative  )),  secondo  le  modalita'   e   procedure   di   cui
all'articolo  2,  commi  da  2-novies  a  2-undecies,  del   predetto
decreto-legge n. 225 del 2010. (( Eventuali risorse  disponibili  una
volta soddisfatte le priorita' di cui  alla  citata  lettera  a)  del
comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  225  del  2010,
dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo
dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi  di
programma gia' sottoscritti,  e  comunque  al  perfezionamento  degli
interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate
le procedure di autorizzazione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  2,  commi  2-novies,  2-decies  e
          2-undecies del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Proroghe onerose di termini) 
              (Omissis) 
              2-novies. Entro il  termine  del  15  marzo  2011  sono
          revocati  i  fondi  statali  trasferiti  o  assegnati  alle
          Autorita'  portuali   per   la   realizzazione   di   opere
          infrastrutturali,  a  fronte  dei  quali  non   sia   stato
          pubblicato il bando di gara per l'assegnazione  dei  lavori
          entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  si  provvede  alla   ricognizione   dei
          finanziamenti revocati e  all'individuazione  della  quota,
          per l'anno 2011, nel limite di 250  milioni  di  euro,  che
          deve essere destinata alle seguenti finalita': 
              a) nel limite di 150 milioni  di  euro  alle  Autorita'
          portuali che hanno attivato investimenti con contratti gia'
          sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla  data  del
          30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 991, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296; 
              b) nel limite di 20 milioni di euro  alle  Autorita'  i
          cui porti  sono  interessati  da  prevalente  attivita'  di
          transhipment  al  fine  di  garantire  l'attuazione   delle
          disposizioni di cui  all'art.  5,  comma  7-duodecies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
              c)  per  le  disponibilita'  residuali  alle  Autorita'
          portuali che presentano progetti cantierabili. 
              2-decies. Con il decreto di cui al  comma  2-novies  si
          provvede altresi' all'individuazione delle somme che devono
          essere  versate  ad  apposito  capitolo  dello   stato   di
          previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno
          2011, dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca dei
          finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli
          dello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti e  delle  somme  di  cui  al
          comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013  si
          provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati
          ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle  Autorita'
          portuali, secondo  criteri  di  priorita'  individuati  nei
          medesimi    decreti,     per     progetti     cantierabili,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In  caso
          di mancato avvio  dell'opera,  decorsi  centottanta  giorni
          dall'aggiudicazione  definitiva  del  bando  di  gara,   il
          finanziamento si intende  revocato  ed  e'  riassegnato  ad
          altri   interventi   con   le   medesime   modalita'    dei
          finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies. 
              2-undecies.  Nel  caso  in  cui  la   revoca   riguardi
          finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di
          mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i
          decreti di cui al comma 2-decies e'  disposta  la  cessione
          della parte di finanziamento ancora disponibile  presso  il
          soggetto finanziatore ad altra  Autorita'  portuale,  fermo
          restando  che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti continua a  corrispondere  alla  banca  mutuante,
          fino alla scadenza quindicennale, la quota  del  contributo
          dovuta  in  relazione   all'ammontare   del   finanziamento
          erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non
          deve comportare oneri per la finanza pubblica.  All'art.  4
          del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  i  commi
          8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui
          al comma 2-novies non si applicano ai  fondi  trasferiti  o
          assegnati alle Autorita' portuali per il  finanziamento  di
          opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in
          siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi  dell'art.
          1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 
              (Omissis)».