Art. 15 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi
            dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche
amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di
incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di
collaborazione o consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita'
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di
indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia
dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le
amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione dell'incarico. 
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titoli
e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche
amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di
indirizzo politico senza procedure pubbliche  di  selezione,  di  cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  22,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127: 
              «Art 17. 
              (Omissis). 
              22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della  legge
          5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al  personale  di
          livello dirigenziale od equiparato di cui  all'articolo  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni,  nonche'  al   personale
          dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche.   Per   il
          personale  delle  magistrature  ordinaria,  amministrativa,
          contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
          luglio 1982, n. 441,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono
          esercitate dai rispettivi organi di governo. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo  53,  comma  14,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
               «Art.  53.  Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi 
              (Omissis). 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di
          ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
          anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;
          sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
          dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
          conflitto  di  interessi.  Le   informazioni   relative   a
          consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni  al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
              «Art 30. Azione di condanna 
              1.  L'azione   di   condanna   puo'   essere   proposta
          contestualmente  ad  altra  azione  o,  nei  soli  casi  di
          giurisdizione esclusiva e  nei  casi  di  cui  al  presente
          articolo, anche in via autonoma. 
              2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento  del
          danno   ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio
          dell'attivita' amministrativa o dal  mancato  esercizio  di
          quella obbligatoria. Nei casi  di  giurisdizione  esclusiva
          puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del  danno  da
          lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo  i  presupposti
          previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo'  essere
          chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 
              3. La domanda di risarcimento per lesione di  interessi
          legittimi e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di
          centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto  si
          e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento  se
          il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare  il
          risarcimento il giudice  valuta  tutte  le  circostanze  di
          fatto  e  il  comportamento  complessivo  delle  parti   e,
          comunque,  esclude  il  risarcimento  dei  danni   che   si
          sarebbero  potuti  evitare  usando  l'ordinaria  diligenza,
          anche attraverso l'esperimento degli  strumenti  di  tutela
          previsti. 
              4. Per il  risarcimento  dell'eventuale  danno  che  il
          ricorrente  comprovi  di   aver   subito   in   conseguenza
          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di
          conclusione del procedimento, il termine di cui al comma  3
          non  decorre  fintanto  che  perdura  l'inadempimento.   Il
          termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo
          un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 
              5. Nel  caso  in  cui  sia  stata  proposta  azione  di
          annullamento la domanda risarcitoria puo' essere  formulata
          nel corso del  giudizio  o,  comunque,  sino  a  centoventi
          giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
              6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
          per lesioni di interessi  legittimi  o,  nelle  materie  di
          giurisdizione  esclusiva,  di  diritti  soggettivi  conosce
          esclusivamente il giudice amministrativo.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  39  e  40,
          della citata legge n. 190 del 2012: 
              «Art 1. 
              (Omissis). 
              39. Al fine di garantire l'esercizio  imparziale  delle
          funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
          reciproca autonomia tra  organi  di  indirizzo  politico  e
          organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa'  partecipate
          dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in  occasione  del
          monitoraggio posto in  essere  ai  fini  dell'articolo  36,
          comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del  2001,
          e  successive  modificazioni,  comunicano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica, per  il  tramite  degli  organismi
          indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a  rilevare
          le  posizioni  dirigenziali  attribuite  a  persone,  anche
          esterne   alle   pubbliche   amministrazioni,   individuate
          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
          procedure  pubbliche   di   selezione.   I   dati   forniti
          confluiscono nella relazione annuale al Parlamento  di  cui
          al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione  per  le
          finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. 
              40 . I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui
          al  comma  39  si  intendono  parte  integrante  dei   dati
          comunicati al Dipartimento della funzione pubblica. 
              (Omissis).». 
              Note all'art. 16: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  60,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
               «Art. 60. 
              (Omissis). 
              2. Le amministrazioni pubbliche  presentano,  entro  il
          mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti,  per  il
          tramite del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello
          Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  il  conto
          annuale delle spese sostenute per  il  personale,  rilevate
          secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
          accompagnato da una relazione, con cui  le  amministrazioni
          pubbliche  espongono  i  risultati   della   gestione   del
          personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
          amministrazione,   sono   stabiliti   dalle   leggi,    dai
          regolamenti e dagli  atti  di  programmazione.  La  mancata
          presentazione  del  conto  e   della   relativa   relazione
          determina, per l'anno successivo a quello cui il  conto  si
          riferisce, l'applicazione delle misure di cui  all'articolo
          30, comma  11,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le  comunicazioni
          previste dal presente comma  sono  trasmesse,  a  cura  del
          Ministero dell'economia e delle finanze,  anche  all'Unione
          delle province d'Italia (UPI),  all'Associazione  nazionale
          dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione  nazionale  comuni,
          comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica. 
              (Omissis).».