Art. 15 
 
 
            Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice  e
dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i
dirigenti  responsabili  di  ciascuna  struttura,  le  strutture   di
controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. 
  2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista  dal
presente  articolo,  le  amministrazioni  si  avvalgono  dell'ufficio
procedimenti disciplinari istituito ai  sensi  dell'articolo  55-bis,
comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  svolge,
altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente  gia'
istituiti. 
  3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'ufficio
procedimenti disciplinari si  conformano  alle  eventuali  previsioni
contenute nei piani di prevenzione della  corruzione  adottati  dalle
amministrazioni ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190.  L'ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre
alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del  codice
di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni  di
violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle  condotte
illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  di  cui
all'articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Il
responsabile della prevenzione della corruzione  cura  la  diffusione
della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi  dell'articolo
54,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   la
pubblicazione  sul   sito   istituzionale   e   della   comunicazione
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1,  comma
2,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  dei   risultati   del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste  dal
presente  articolo,  l'ufficio  procedimenti  disciplinari  opera  in
raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge n. 190 del 2012. 
  4. Ai  fini  dell'attivazione  del  procedimento  disciplinare  per
violazione  dei  codici  di  comportamento,  l'ufficio   procedimenti
disciplinari puo'  chiedere  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 190 del 2012. 
  5.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte
attivita' formative in  materia  di  trasparenza  e  integrita',  che
consentano ai dipendenti  di  conseguire  una  piena  conoscenza  dei
contenuti del  codice  di  comportamento,  nonche'  un  aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle  disposizioni  applicabili
in tali ambiti. 
  6. Le Regioni e gli enti  locali,  definiscono,  nell'ambito  della
propria  autonomia  organizzativa,  le  linee  guida  necessarie  per
l'attuazione dei principi di cui al presente articolo. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti  previsti
nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'art. 54 del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  55-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  55-bis  (Forme  e   termini   del   procedimento
          disciplinare). - 1. Per le infrazioni di  minore  gravita',
          per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione   di   sanzioni
          superiori  al  rimprovero   verbale   ed   inferiori   alla
          sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
          per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,  se
          il responsabile della struttura ha qualifica  dirigenziale,
          si svolge secondo le disposizioni del comma  2.  Quando  il
          responsabile della struttura non ha qualifica  dirigenziale
          o comunque per le infrazioni  punibili  con  sanzioni  piu'
          gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
          disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
          Alle infrazioni per le  quali  e'  previsto  il  rimprovero
          verbale si applica la disciplina  stabilita  dal  contratto
          collettivo. 
              2. Il responsabile, con qualifica  dirigenziale,  della
          struttura in cui il dipendente lavora, anche  in  posizione
          di  comando  o  di  fuori  ruolo,  quando  ha  notizia   di
          comportamenti   punibili   con   taluna   delle    sanzioni
          disciplinari di  cui  al  comma  1,  primo  periodo,  senza
          indugio e comunque non  oltre  venti  giorni  contesta  per
          iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
          il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza
          di   un   procuratore   ovvero   di    un    rappresentante
          dell'associazione sindacale cui il  lavoratore  aderisce  o
          conferisce  mandato,  con  un  preavviso  di  almeno  dieci
          giorni. Entro il termine fissato, il dipendente  convocato,
          se  non  intende  presentarsi,  puo'  inviare  una  memoria
          scritta o, in  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,
          formulare  motivata  istanza  di  rinvio  del  termine  per
          l'esercizio   della   sua   difesa.   Dopo   l'espletamento
          dell'eventuale   ulteriore   attivita'   istruttoria,    il
          responsabile della struttura conclude il procedimento,  con
          l'atto di archiviazione o di  irrogazione  della  sanzione,
          entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In
          caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
          difesa, per impedimento del dipendente, il termine  per  la
          conclusione  del  procedimento  e'  prorogato   in   misura
          corrispondente. Il differimento puo'  essere  disposto  per
          una sola volta nel corso del  procedimento.  La  violazione
          dei termini stabiliti  nel  presente  comma  comporta,  per
          l'amministrazione, la  decadenza  dall'azione  disciplinare
          ovvero, per il dipendente, dall'esercizio  del  diritto  di
          difesa. 
              3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
          dirigenziale ovvero se la sanzione  da  applicare  e'  piu'
          grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
          gli atti, entro cinque  giorni  dalla  notizia  del  fatto,
          all'ufficio individuato  ai  sensi  del  comma  4,  dandone
          contestuale comunicazione all'interessato. 
              4.  Ciascuna  amministrazione,   secondo   il   proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti disciplinari ai sensi  del  comma  1,  secondo
          periodo.  Il  predetto  ufficio  contesta   l'addebito   al
          dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
          istruisce  e  conclude  il  procedimento   secondo   quanto
          previsto nel comma 2, ma, se la sanzione  da  applicare  e'
          piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo,  con
          applicazione di  termini  pari  al  doppio  di  quelli  ivi
          stabiliti  e  salva  l'eventuale   sospensione   ai   sensi
          dell'art.  55-ter.  Il   termine   per   la   contestazione
          dell'addebito decorre dalla data di  ricezione  degli  atti
          trasmessi ai sensi del comma  3  ovvero  dalla  data  nella
          quale   l'ufficio   ha   altrimenti    acquisito    notizia
          dell'infrazione, mentre la decorrenza del  termine  per  la
          conclusione del procedimento resta  comunque  fissata  alla
          data di prima acquisizione della  notizia  dell'infrazione,
          anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
          in cui il dipendente lavora. La violazione dei  termini  di
          cui al presente comma comporta, per  l'amministrazione,  la
          decadenza   dall'azione   disciplinare   ovvero,   per   il
          dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 
              5. Ogni comunicazione al  dipendente,  nell'ambito  del
          procedimento  disciplinare,  e'  effettuata  tramite  posta
          elettronica certificata, nel  caso  in  cui  il  dipendente
          dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna
          a mano. Per le comunicazioni successive alla  contestazione
          dell'addebito, il dipendente puo'  indicare,  altresi',  un
          numero di fax, di cui egli o il suo  procuratore  abbia  la
          disponibilita'.  In   alternativa   all'uso   della   posta
          elettronica  certificata  o  del  fax  ed  altresi'   della
          consegna a mano, le comunicazioni sono  effettuate  tramite
          raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente
          ha  diritto   di   accesso   agli   atti   istruttori   del
          procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini  diversi
          o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente
          articolo. 
              6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della  struttura
          o  l'ufficio  per  i  procedimenti   disciplinari   possono
          acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
          documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
          predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione
          del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. 
              7.   Il   lavoratore   dipendente   o   il   dirigente,
          appartenente   alla   stessa    amministrazione    pubblica
          dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a  conoscenza
          per ragioni  di  ufficio  o  di  servizio  di  informazioni
          rilevanti  per  un  procedimento  disciplinare  in   corso,
          rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la   collaborazione
          richiesta  dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero
          rende  dichiarazioni  false  o   reticenti,   e'   soggetto
          all'applicazione,   da   parte   dell'amministrazione    di
          appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
          dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
          alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente,  fino
          ad un massimo di quindici giorni. 
              8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
          titolo,   in   un'altra   amministrazione   pubblica,    il
          procedimento  disciplinare  e'  avviato  o  concluso  o  la
          sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali  casi  i
          termini  per  la  contestazione  dell'addebito  o  per   la
          conclusione del  procedimento,  se  ancora  pendenti,  sono
          interrotti  e  riprendono  a  decorrere   alla   data   del
          trasferimento. 
              9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se  per
          l'infrazione  commessa  e'   prevista   la   sanzione   del
          licenziamento  o  se  comunque   e'   stata   disposta   la
          sospensione  cautelare  dal   servizio,   il   procedimento
          disciplinare ha egualmente corso  secondo  le  disposizioni
          del presente articolo e le determinazioni  conclusive  sono
          assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge 6  novembre
          2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. (Omissis). 
              2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'art. 13 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
                a) collabora con i  paritetici  organismi  stranieri,
          con   le   organizzazioni   regionali   ed   internazionali
          competenti; 
                b)  approva   il   Piano   nazionale   anticorruzione
          predisposto dal Dipartimento della  funzione  pubblica,  di
          cui al comma 4, lettera c); 
                c) analizza le cause e i fattori della  corruzione  e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
                d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato
          e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, in materia di conformita' di atti
          e comportamenti dei  funzionari  pubblici  alla  legge,  ai
          codici  di  comportamento  e  ai  contratti,  collettivi  e
          individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
                e)  esprime  pareri   facoltativi   in   materia   di
          autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  allo
          svolgimento di incarichi esterni  da  parte  dei  dirigenti
          amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
          con  particolare  riferimento  all'applicazione  del  comma
          16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l),  del  presente
          articolo; 
                f)   esercita   la   vigilanza   e    il    controllo
          sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure
          adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
          4 e 5 del presente articolo e  sul  rispetto  delle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
                g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
          entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  sull'attivita'  di
          contrasto  della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione    e    sull'efficacia    delle
          disposizioni vigenti in materia. 
              3-83 - (Omissis).».