Art. 15 
 
 
Disposizioni urgenti relative a borse di  studio  per  le  scuole  di
                       specializzazione medica 
 
  1. Al comma 3-bis dell'art. 20 del decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il  31  marzo  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: (( «da emanare entro il 31 dicembre 2014».
)) 
  1-bis. Il comma 3-ter  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  (( «3-ter. La durata dei corsi di  formazione  specialistica,  come
definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si  applica  a  decorrere
dall'anno  accademico  2014/2015  di  riferimento  per  i  corsi   di
specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che
iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,
per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono  optare
tra il nuovo ordinamento e  l'ordinamento  previgente  con  modalita'
determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis». )) 
  2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo  17
agosto 1999, n.  368,  e  successive  modificazioni,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno  2014,  con  una  quota  delle
entrate di cui all'art. 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, per un importo pari a 6 milioni  di  euro  che  resta  acquisita
all'erario, per l'anno 2015  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e
per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993,  n.
537. 
  3. La procedura di  cui  all'art.  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione  alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'art. 36,  comma  1,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A
tal fine l'importo massimo richiesto al singolo  candidato  non  puo'
eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti  entrate,  relative
alle prove di ammissione alle predette  scuole  di  specializzazione,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
destinate  alla  copertura  degli  oneri  connessi  alle   prove   di
ammissione. 
  (( 3-bis. All'art. 36 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.
368, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  relative  all'assegnazione  dei
contratti  di  formazione  specialistica  finanziati  dalle  medesime
province   autonome   attraverso   convenzioni   stipulate   con   le
universita'». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 20, commi 3-bis e  3-ter,
          del decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  recante
          "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE", come modificati dalla presente legge:: 
              "3-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute, da  emanare  entro  il  31  dicembre
          2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene
          ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
          2005, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza  dei
          limiti minimi previsti dalla normativa europea in  materia,
          riorganizzando altresi' le classi e le tipologie  di  corsi
          di specializzazione medica.  Eventuali  risparmi  derivanti
          dall'applicazione  del  presente   comma   sono   destinati
          all'incremento dei contratti  di  formazione  specialistica
          medica. 
              3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica,
          come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica
          a decorrere dall'anno accademico 2014/2015  di  riferimento
          per i corsi  di  specializzazione.  Gli  specializzandi  in
          corso, fatti salvi coloro che  iniziano  l'ultimo  anno  di
          specialita' nell'anno accademico  2014/2015,  per  i  quali
          rimane in vigore l'ordinamento  previgente,  devono  optare
          tra il nuovo ordinamento  e  l'ordinamento  previgente  con
          modalita' determinate dal medesimo decreto di cui al  comma
          3-bis." 
              Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  recante
          "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          ottobre 1999, n. 250, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  39,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  recante
          "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario": 
              "39. A decorrere dal 1° gennaio  2013  le  contabilita'
          speciali   scolastiche   di   cui   all'art.   5-ter    del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2002,  n.  16,  non
          sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data
          sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura
          pari a 100 milioni per ciascuno degli  anni  2013,  2014  e
          2015, la restante parte e' versata  nell'anno  2016.  Dallo
          stesso anno le contabilita'  speciali  sono  soppresse.  Le
          predette somme sono  annualmente  riassegnate  ai  capitoli
          relativi alle spese di funzionamento delle scuole  iscritti
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica": 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di
          finanza pubblica": 
              "1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma 45, della  legge
          12 novembre 2011, n.  183,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2012)": 
              "45.  Per  la  partecipazione  ai   concorsi   per   il
          reclutamento    del    personale     dirigenziale     delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e   successive
          modificazioni, e' dovuto un diritto  di  segreteria,  quale
          contributo per la copertura delle  spese  della  procedura.
          L'importo e' fissato con il bando ed e' compreso tra  i  10
          ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma  non
          si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti,
          di rispettiva competenza, del Servizio sanitario  nazionale
          ed agli enti locali". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   36   del   decreto
          legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  recante  "Attuazione
          della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE": 
              "1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo,  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica sono determinati le modalita' per  l'ammissione
          alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita'
          delle prove, nonche'  i  criteri  per  la  valutazione  dei
          titoli e per la composizione della commissione nel rispetto
          dei seguenti principi: 
              a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale,
          in una  medesima  data  per  ogni  singola  tipologia,  con
          contenuti  definiti  a  livello   nazionale,   secondo   un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato; 
              b) i  punteggi  delle  prove  sono  attribuiti  secondo
          parametri oggettivi; 
              c) appositi punteggi sono assegnati, secondo  parametri
          oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; 
              d) all'esito delle prove  e'  formata  una  graduatoria
          nazionale in base alla quale  i  vincitori  sono  destinati
          alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.  Sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'art.  757,  comma  2,  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   relative
          all'assegnazione dei contratti di formazione  specialistica
          finanziati  dalle  medesime  province  autonome  attraverso
          convenzioni stipulate con le universita'. 
              2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          1 del presente articolo si applica  l'art.  3  del  decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257.".