Art. 15 
 
           Adesione allo SPID da parte di soggetti privati 
                        fornitori di servizi 
 
  1. Non possono aderire allo SPID i soggetti  privati  fornitori  di
servizi   il   cui   rappresentante   legale,    soggetto    preposto
all'amministrazione o componente  di  organo  preposto  al  controllo
risulta condannato  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  reati
commessi a mezzo di sistemi informatici. 
  2. Ai sensi dell'art. 64, comma 2-quinquies, del  CAD,  i  soggetti
privati che aderiscono allo SPID  per  la  verifica  dell'accesso  ai
servizi erogati in rete, nel rispetto  del  presente  decreto  e  dei
regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia  ai  sensi  dell'art.  4,
soddisfano gli obblighi di cui all'art.  17,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70  con  la  comunicazione  del  codice
identificativo dell'identita' digitale utilizzata dall'utente. 
  3. Nella convenzione che i fornitori di servizi  privati  stipulano
con l'Agenzia, nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui  all'art.
4, possono essere regolati i corrispettivi dovuti  dai  fornitori  di
servizi  ai  gestori  dell'identita'  digitale  e  ai  gestori  degli
attributi qualificati per i servizi di verifica.