Art. 15 Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme 1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme gia' corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori. 2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme gia' corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.
Note all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'articolo 129 del codice di procedura penale: "Art. 129. (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.".