Art. 15 
 
 
       Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni 
              e delle attivita' culturali e del turismo 
 
  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  nelle
more della definizione delle procedure di mobilita', le  assegnazioni
temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola  presso
il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al  limite
temporale  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del
personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in  materia
di assunzioni in  caso  di  inquadramento  nei  ruoli  del  personale
comandato. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  prevenire
situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare  i  connessi
interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo promuove, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilita' con  il
passaggio diretto a domanda da parte del personale  non  dirigenziale
in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  che  presentano  situazioni   di   soprannumerarieta'
rispetto  alla  dotazione  organica  o  di  eccedenza   per   ragioni
funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili
con competenze tecniche specifiche in materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo  criteri
e nel rispetto dei  limiti  numerici  e  finanziari  individuati  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
con conferma della situazione di soprannumerarieta' e di eccedenza da
parte dell'amministrazione di provenienza. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1 si provvede ai sensi dell'articolo 17.