Art. 15 
 
                        Forma e comunicazioni 
 
  1. Il contratto di  lavoro  intermittente  e'  stipulato  in  forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: 
    a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive,  che  consentono  la
stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; 
    b)  luogo  e  modalita'   della   disponibilita',   eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso  di  chiamata  del
lavoratore, che non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo; 
    c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore  per
la prestazione eseguita e relativa indennita' di disponibilita',  ove
prevista; 
    d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'  legittimato
a  richiedere  l'esecuzione  della  prestazione  di  lavoro,  nonche'
modalita' di rilevazione della prestazione; 
    e) tempi e modalita' di  pagamento  della  retribuzione  e  della
indennita' di disponibilita'; 
    f) misure  di  sicurezza  necessarie  in  relazione  al  tipo  di
attivita' dedotta in contratto. 
  2.  Fatte  salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei   contratti
collettivi, il datore di lavoro e' tenuto  a  informare  con  cadenza
annuale le rappresentanze sindacali  aziendali  o  la  rappresentanza
sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di  lavoro
intermittente. 
  3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa  o  di  un  ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni,  il
datore di lavoro e' tenuto a comunicarne  la  durata  alla  direzione
territoriale del lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o
posta elettronica. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, possono essere  individuate  modalita'
applicative della disposizione  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'
ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al  presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400
in relazione  a  ciascun  lavoratore  per  cui  e'  stata  omessa  la
comunicazione.  Non  si  applica  la  procedura  di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto  legislativo  23
          aprile  2004,  n.  124  (Razionalizzazione  delle  funzioni
          ispettive in materia di previdenza sociale e di  lavoro,  a
          norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 13.  (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica) - 1. Il personale  ispettivo  accede
          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti
          dalla legge. Alla conclusione delle attivita'  di  verifica
          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene
          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente
          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempestiva  consegna  al
          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo
          contenente: 
              a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti  al
          lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; 
              b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
              c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
          o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente
          all'ispezione; 
              d)  ogni  richiesta,  anche   documentale,   utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
          articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
          628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
          regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
          sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione del verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
              b)  la  diffida  a  regolarizzare   gli   inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
              c)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
              d) la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              e) l'indicazione degli  strumenti  di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto,
          fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
          di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5.».