Art. 15 
 
Immobilizzazioni materiali (articoli 2 punti 6 e 7, 6,  paragrafo  1,
  lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo  1,  lettera  a),
  punto vi, e lettera b) della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Il costo delle immobilizzazioni materiali la  cui  utilizzazione
e' limitata nel tempo viene  sistematicamente  ammortizzato  in  ogni
esercizio in relazione alla loro vita utile. Eventuali modifiche  dei
criteri di ammortamento e dei coefficienti  applicati  sono  motivate
nella nota integrativa. 
  2.  Le  immobilizzazioni  materiali  che,  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o
al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale  minor
valore; questo non puo' essere mantenuto nei  successivi  bilanci  se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.