Art. 15 Modalita' di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per se' e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. 2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14. 3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore. 4. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa e' disposto dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 5. L'indirizzo della struttura di accoglienza e' comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facolta' del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonche' dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti. 6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.