Art. 15 
 
 
                       Libro Unico del Lavoro 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico  del  lavoro  e'
tenuto, in modalita' telematica, presso il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' tecniche  e
organizzative per l'interoperabilita', la tenuta,  l'aggiornamento  e
la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il testo  dell'articolo  39  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n, 133 (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), si vedano le note all'articolo 22.