Art. 15 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 23 e 24 in materia di informazioni da rendere alle autorita' competenti 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento e i distributori che non ottemperano all'obbligo di informazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. 2. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non ottempera alla richiesta da parte delle autorita' competenti di produrre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, l'elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti sostanze sulle quali sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.