Art. 15. (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione) 1. L'articolo 75 della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 75. - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se e' raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalita' di attuazione del referendum ».