Art. 15 Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le Diocesi, fermo restando la facolta' di avvalersi del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore e' svolto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo.