(( Art. 15-ter 
 
             Misure urgenti per le infrastrutture viarie 
 
  1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il  ripristino  della
viabilita'  delle  infrastrutture  stradali  di  interesse  nazionale
rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli  eventi
sismici di cui all'articolo 1, Anas S.p.a. provvede  in  qualita'  di
soggetto attuatore della  protezione  civile,  operando,  in  via  di
anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  all'articolo
1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  ai  sensi  dei
commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei  poteri  di
cui all'articolo 5 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il  coordinamento
degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  il  ripristino  della
viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella  competenza
delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  Anas  S.p.a.  opera  in
qualita' di soggetto attuatore della  protezione  civile  e  provvede
direttamente,  ove  necessario,  anche  in  ragione  della  effettiva
capacita' operativa  degli  enti  interessati,  all'esecuzione  degli
interventi, operando sempre in via di anticipazione  a  valere  sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868,  della  legge  n.
208 del 2015, e con le medesime modalita' di cui al primo periodo. 
  2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015,  n.208,
dopo  la  parola:  «provinciali»  sono  inserite  le   seguenti:   «e
comunali». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 868, 873 e  874
          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): 
              «868.  Al  fine   di   migliorare   la   capacita'   di
          programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa  e
          per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
          finanziarie, a decorrere dal 1°  gennaio  2016  le  risorse
          iscritte nel  bilancio  dello  Stato,  a  qualunque  titolo
          destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito  fondo
          da iscrivere nello stato di previsione del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto
          previsto al primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su proposta del Ministro competente, le  opportune
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa.». 
              «873.  Qualora  dovessero  sorgere  impedimenti   nelle
          diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi
          ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal
          contratto di programma, sulla base  di  motivate  esigenze,
          l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di  cui  al
          comma 868  in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  per
          realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di  opere
          ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza.  A
          tal  fine  l'ANAS  Spa  da'  preventiva  comunicazione   al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   che
          rilascia la relativa autorizzazione nei  successivi  trenta
          giorni, decorrenti  dalla  ricezione  della  comunicazione.
          Decorso infruttuosamente  tale  termine,  l'ANAS  Spa  puo'
          comunque procedere,  dandone  tempestiva  comunicazione  al
          predetto    Ministero.    Le    variazioni     confluiscono
          nell'aggiornamento  annuale  del   piano   pluriennale   di
          opere.». 
              «874.  Nelle  more  della  stipula  del  contratto   di
          programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868  a  873,
          le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere
          gia' approvate o finanziate nonche' a quelle contenute  nel
          contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto  al  CIPE
          nella riunione del 6 agosto 2015.». 
              - Si riporta il testo del comma 875 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «875. Nei territori per i quali e' stato dichiarato  lo
          stato di emergenza ed e' stata completata la  procedura  di
          ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d),
          della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  l'ANAS  Spa  e'
          autorizzata, mediante apposita delibera del  Consiglio  dei
          ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e
          delle finanze e del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita  la  Protezione  civile,  ad  effettuare
          interventi  di  manutenzione  straordinaria  sulle   strade
          provinciali e comunali, come classificate dall'articolo  2,
          commi 5 e 6, del codice della strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».