Art. 15 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma  1,
unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'articolo
10, comma 3, nonche' quelle contenute nell'articolo 14, comma 2,  che
trovano immediata applicazione. 
  2. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando