Art. 15 
 
 
                   Piano riequilibrio finanziario 
 
  1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma  714,
secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il   30
settembre 2016». 
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  dopo  il
comma 714 e' aggiunto il seguente: 
  «714-bis. Gli  enti  locali  che  hanno  presentato  il  piano  di'
riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   ne   hanno   conseguito
l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con  delibera  da  adottarsi  dal
Consiglio dell'ente entro la data  del  30  settembre  2016,  possono
provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando
la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7  dell'articolo
243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per  tenere
conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato  o
dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli  188  e  194
del decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Dalla  adozione  della
delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3  e  4
dell'articolo 243-bis del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».