Art. 15 
 
Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n.
                                 44 
 
  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, nella rubrica e al  comma  1,  primo  periodo,
dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le  seguenti:  «e  dei  reati
intenzionali violenti»; 
    b) all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «da  un
rappresentante del Ministero di grazia e giustizia»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «da  due   rappresentanti   del   Ministero   della
giustizia»; 
    c) all'articolo  4,  comma  3,  dopo  le  parole:  «e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando  risultano
escluse le condizioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 20 ottobre 1990, n. 302». 
  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999,  n.  44,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia». 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si  applica  alle
istanze non ancora definite alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 512/1999
          (Istituzione del Fondo di  rotazione  per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di tipo mafioso.), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2000,  n.  6,come  modificati
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Comitato di solidarieta' per  le  vittime  dei
          reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti). -
          1.  Presso  il  Ministero  dell'interno  e'  istituito   il
          Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati  di  tipo
          mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Commissario  per  il  coordinamento  delle
          iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
          mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'interno, anche al di fuori del  personale
          della pubblica amministrazione, tra persone  di  comprovata
          esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime  dei
          reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto: 
                a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                b)  da  due  rappresentanti   del   Ministero   della
          giustizia; 
                c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
                d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica; 
                e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; 
                f)  da  un  rappresentante   della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  per   gli   affari
          sociali; 
                g)  da  un  rappresentante  della  Concessionaria  di
          servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP),  senza  diritto
          di voto. 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo  e'  attribuita
          al Comitato di cui al  presente  articolo,  secondo  quanto
          previsto dall'art. 6. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo  e'
          attribuita alla CONSAP,  che  vi  provvede  per  conto  del
          Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 
              5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
          a carico del Fondo.». 
              «Art. 4 (Accesso  al  Fondo). -  1.  Hanno  diritto  di
          accesso al  Fondo,  entro  i  limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie  annuali  dello  stesso,  le  persone   fisiche
          costituite parte civile nelle forme previste dal codice  di
          procedura  penale,  a   cui   favore   e'   stata   emessa,
          successivamente alla data del 30 settembre  1982,  sentenza
          definitiva  di  condanna   al   risarcimento   dei   danni,
          patrimoniali e non  patrimoniali,  nonche'  alla  rifusione
          delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa,  a
          carico  di  soggetti  imputati,  anche  in  concorso,   dei
          seguenti reati: 
                a) del delitto di cui  all'art.  416-bis  del  codice
          penale; 
                b) dei delitti commessi avvalendosi delle  condizioni
          previste dal medesimo art. 416-bis; 
                c)  dei  delitti  commessi  al  fine   di   agevolare
          l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso. 
              1-bis. Gli enti costituiti  parte  civile  nelle  forme
          previste dal codice di procedura penale  hanno  diritto  di
          accesso al  Fondo,  entro  i  limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso
          delle spese processuali. 
              2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro  i
          limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  annuali   dello
          stesso,  le  persone  fisiche  costituite  in  un  giudizio
          civile,  nelle  forme  previste  dal  codice  di  procedura
          civile,  per  il  risarcimento  dei  danni  causati   dalla
          consumazione dei reati di cui  al  comma  1,  accertati  in
          giudizio penale, nonche' i successori a  titolo  universale
          delle persone a cui favore e' stata emessa la  sentenza  di
          condanna di cui al presente articolo. 
              2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle
          forme  previste  dal  codice  di  procedura  civile,  hanno
          diritto  di  accesso  al  Fondo,  entro  i   limiti   delle
          disponibilita'   finanziarie    annuali    dello    stesso,
          limitatamente al rimborso delle spese processuali. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  l'obbligazione
          del Fondo non sussiste quando nei confronti  delle  persone
          indicate nei medesimi commi e' stata  pronunciata  sentenza
          definitiva di condanna per uno dei reati  di  cui  all'art.
          407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o
          e' applicata in via definitiva una misura  di  prevenzione,
          ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  successive
          modificazioni,   ovvero   quando   risultano   escluse   le
          condizioni di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge 20 ottobre 1990, n. 302. 
              4. Il diritto di  accesso  al  Fondo  non  puo'  essere
          esercitato da coloro che, alla data di presentazione  della
          domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno  dei
          reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del  codice
          di   procedura   penale,   o   ad   un   procedimento   per
          l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
              4-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e  4  si
          applicano anche quando la sentenza di condanna o la  misura
          di prevenzione  o  i  relativi  procedimenti  in  corso  si
          riferiscono  al  soggetto  deceduto  in  conseguenza  della
          consumazione dei reati indicati al comma 1,  salvo  che  lo
          stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
          ne ha cagionato la morte, la qualita' di  collaboratore  di
          giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  e
          non sia intervenuta revoca del provvedimento di  ammissione
          ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
          medesimo». 
              - Il testo dell'art. 1, della legge n. 302/1990  (Norme
          a favore delle vittime del terrorismo e della  criminalita'
          organizzata.), come modificato anche dall'art. 2-quater del
          decreto-legge n. 151/2008, aggiunto dalla relativa legge di
          conversione,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   1°
          dicembre 2008, n. 281, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque  subisca
          un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o  lesioni
          riportate in conseguenza  dello  svolgersi  nel  territorio
          dello  Stato  di  atti  di  terrorismo   o   di   eversione
          dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto  leso
          non abbia concorso alla  commissione  degli  atti  medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice di procedura penale, e' corrisposta una  elargizione
          fino a euro 200.000, in  proporzione  alla  percentuale  di
          invalidita' riscontrata,  con  riferimento  alla  capacita'
          lavorativa,  in  ragione  di  euro  2.000  per  ogni  punto
          percentuale. 
              1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
          casi in  cui  l'elargizione  sia  stata  gia'  richiesta  o
          corrisposta da altro Stato. 
              2.  L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e'   altresi'
          corrisposta a chiunque subisca  un'invalidita'  permanente,
          per effetto di ferite o lesioni  riportate  in  conseguenza
          dello  svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di   fatti
          delittuosi commessi per il  perseguimento  delle  finalita'
          delle associazioni  di  cui  all'art.  416-bis  del  codice
          penale, a condizione che: 
                a)  il  soggetto  leso  non   abbia   concorso   alla
          commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
          con il medesimo siano connessi ai sensi  dell'art.  12  del
          codice di procedura penale; 
                b)  il  soggetto  leso  risulti  essere,  del   tutto
          estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali,  salvo  che
          si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
          nell'azione  criminosa  lesiva,  ovvero  risulti   che   il
          medesimo, al tempo dell'evento, si era  gia'  dissociato  o
          comunque  estraniato  dagli   ambienti   e   dai   rapporti
          delinquenziali cui partecipava. 
              3. La  medesima  elargizione  e'  corrisposta  anche  a
          chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto  di
          ferite o lesioni riportate in conseguenza  dello  svolgersi
          nel territorio dello Stato di operazioni di  prevenzione  o
          repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e  2,  a
          condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
          attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 
              4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
          corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al  comma  3,
          subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite  o
          lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza  prestata,
          e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente  nei
          casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
          ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad  autorita',
          ufficiali ed agenti di pubblica  sicurezza,  nel  corso  di
          azioni od operazioni di cui al presente articolo,  svoltesi
          nel territorio dello Stato. 
              5.  Ai  fini  del  presente   articolo,   l'invalidita'
          permanente  che  comporti  la   cessazione   dell'attivita'
          lavorativa  o  del  rapporto  di  impiego   e'   equiparata
          all'invalidita' permanente  pari  a  quattro  quinti  della
          capacita' lavorativa.». 
              -  Il  testo  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44
          (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta'  per  le
          vittime delle richieste estorsive e dell'usura), modificata
          dalla  presente  legge,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51.