(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 15)
 
                               Art. 15 
 
                     (Difetto di giurisdizione) 
 
 
  1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato  in  primo  grado  anche
d'ufficio. 
 
 
  2. Nei giudizi di impugnazione,  il  difetto  di  giurisdizione  e'
rilevato se dedotto  con  specifico  motivo  avverso  il  capo  della
pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito,  ha  statuito
sulla giurisdizione.