(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 15)
 
                               Art. 15 
 
                  (Divieto di private informazioni) 
 
 
  1. Il giudice non puo' ricevere private  informazioni  sulle  cause
pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se  non  per  mezzo
della segreteria.