Art. 15 
 
 
Monitoraggio,   indirizzo   e   coordinamento   sulle   societa'    a
                       partecipazione pubblica 
 
  1. Nell'ambito del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  a   legislazione   vigente,   e'
individuata  la  struttura  competente  per   il   controllo   e   il
monitoraggio  sull'attuazione  del  presente  decreto.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  assicura  la  separazione,  a  livello
organizzativo, tra la suddetta struttura e  gli  uffici  responsabili
dell'esercizio dei diritti sociali. 
  2. Fatte salve le norme di settore e  le  competenze  dalle  stesse
previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del  presente
decreto, la struttura di cui  al  comma  1  fornisce  orientamenti  e
indicazioni in materia di applicazione del  presente  decreto  e  del
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le  migliori
pratiche presso le societa' a  partecipazione  pubblica,  adotta  nei
confronti  delle  stesse  societa'  le  direttive  sulla  separazione
contabile e verifica il  loro  rispetto,  ivi  compresa  la  relativa
trasparenza. 
  3. La struttura di  cui  al  comma  1  tiene  un  elenco  pubblico,
accessibile  anche  in  via  telematica,  di  tutte  le  societa'   a
partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni  della
banca dati di cui all'articolo 17,  comma  4,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
  4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma  4,
del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche  e  le
societa' a partecipazione pubblica  inviano  alla  struttura  cui  al
comma 1, con le  modalita'  e  nei  termini  da  essa  stabiliti,  le
segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse
trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui
all'articolo 6 del presente decreto, con le modalita' e  nei  termini
stabiliti dalla medesima struttura. 
  5. In relazione agli obblighi  previsti  dal  presente  decreto,  i
poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135,  sono  esercitati  nei  confronti  di  tutte  le
societa' a partecipazione pubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il decreto legislativo  11  novembre  2003,  n.  333,
          recante  «Attuazione  della   direttiva   2000/52/CE,   che
          modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla  trasparenza
          delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le  loro
          imprese pubbliche,  nonche'  alla  trasparenza  finanziaria
          all'interno  di  talune  imprese»,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2003, n. 276. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure  urgenti  per
          la semplificazione e la trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari»: 
              «Art.  17   (Ricognizione   degli   enti   pubblici   e
          unificazione delle banche dati delle societa'  partecipate)
          - 1. Al fine di procedere ad  una  razionalizzazione  degli
          enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in
          via ordinaria,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto,  predispone  un  sistema
          informatico  di  acquisizione  di  dati   e   proposte   di
          razionalizzazione in ordine ai predetti  enti.  Il  sistema
          informatico si avvale di  un  software  libero  con  codice
          sorgente aperto. Le amministrazioni statali  inseriscono  i
          dati e le proposte con riferimento a ciascun ente  pubblico
          o privato, da  ciascuna  di  esse  finanziato  o  vigilato.
          Decorsi   tre   mesi   dall'abilitazione   all'inserimento,
          l'elenco delle amministrazioni adempienti e di  quelle  non
          adempienti all'obbligo di  inserimento  e'  pubblicato  nel
          sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Decorsi  tre  mesi  dall'abilitazione  all'inserimento,  e'
          vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli
          enti per i quali i dati  e  le  proposte  non  siano  stati
          immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti  dei
          suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e  la
          nomina di titolari e componenti dei relativi organi. 
              2. Al fine di procedere ad  una  razionalizzazione  dei
          servizi  strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni
          statali,  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   1,   il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri predispone un sistema informatico di
          acquisizione di dati relativi alla  modalita'  di  gestione
          dei servizi strumentali,  con  particolare  riferimento  ai
          servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di
          un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso
          termine e con le stesse modalita' di cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni statali inseriscono  i  relativi  dati.  Il
          mancato inserimento rileva ai  fini  della  responsabilita'
          dirigenziale del dirigente competente. 
              2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella
          banca dati di cui al comma 3, consultabile  e  aggiornabile
          dalle    amministrazioni    pubbliche    coinvolte    nella
          rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  consente  altresi',
          con le stesse modalita', la consultazione dei dati  di  cui
          all'art. 60, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              2-ter. Entro il 15 febbraio 2015  sono  pubblicati  nel
          sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
          l'elenco delle amministrazioni adempienti e di  quelle  non
          adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i
          dati inviati a norma del medesimo comma. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  nella  banca  dati
          del Dipartimento del Tesoro del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23
          dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo  le  modalita'
          fissate dal decreto di cui al comma 4, le  informazioni  di
          cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e  successive  modificazioni,  nonche'  quelle
          acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 587, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Tali
          informazioni sono rese disponibili alla  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31
          dicembre 2009,  n.  196.  Al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute
          nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo
          periodo ai fini dello svolgimento delle relative  attivita'
          istituzionali. 
              4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  acquisisce  le  informazioni
          relative alle partecipazioni in societa' ed enti di diritto
          pubblico e  di  diritto  privato  detenute  direttamente  o
          indirettamente dalle amministrazioni pubbliche  individuate
          dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art.  1
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e   successive
          modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. L'acquisizione delle  predette  informazioni
          puo' avvenire attraverso banche dati esistenti  ovvero  con
          la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni
          pubbliche  ovvero  da  parte   delle   societa'   da   esse
          partecipate. Tali informazioni sono rese  disponibili  alla
          banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.
          13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delegato per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono  indicate  le  informazioni  che  le
          amministrazioni sono tenute  a  comunicare  e  definite  le
          modalita'  tecniche  di  attuazione  del  presente   comma.
          L'elenco delle amministrazioni adempienti e di  quelle  non
          adempienti all'obbligo di comunicazione e'  pubblicato  sul
          sito  istituzionale  del  Dipartimento   del   Tesoro   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  su  quello  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
              5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi  da  587  a
          591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296  sono
          abrogati.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  recante
          «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario»: 
              «3.   Fermo   restando   quanto   previsto   da   altre
          disposizioni legislative, il  potere  ispettivo  attribuito
          dalla vigente  normativa  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  e'
          esteso alle  societa'  a  totale  partecipazione  pubblica,
          diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti
          dall'art. 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.»