Art. 15 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, alinea, e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono  l'attuazione
delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con  le  regole
tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine,  ciascuno  dei  predetti
soggetti affida a  un  unico  ufficio  dirigenziale  generale,  fermo
restando il numero complessivo di tali uffici,  la  transizione  alla
modalita'  operativa   digitale   e   i   conseguenti   processi   di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',
attraverso una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:»; 
    b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: «analisi» e'  inserita
la seguente: «periodica»; 
    c) al comma 1, lettera j), dopo le parole «firma  digitale»  sono
inserite le seguenti: «o firma elettronica qualificata»; 
    d) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
      «1-ter. Il responsabile dell'ufficio  di  cui  al  comma  1  e'
dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica  giuridica
e manageriali e risponde, con riferimento ai  compiti  relativi  alla
transizione,  alla  modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di
vertice politico.»; 
    e) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
      «1-quater. Le  pubbliche  amministrazioni,  fermo  restando  il
numero  complessivo  degli  uffici,  individuano,  di  norma  tra   i
dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per  il  digitale
in  possesso  di  adeguati  requisiti  di  terzieta',   autonomia   e
imparzialita'. Al difensore civico  per  il  digitale  chiunque  puo'
inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni  presunta  violazione
del  presente  Codice  e  di  ogni  altra   norma   in   materia   di
digitalizzazione ed innovazione della  pubblica  amministrazione.  Se
tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per  il  digitale
invita l'ufficio  responsabile  della  presunta  violazione  a  porvi
rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta  giorni.  Il
difensore  segnala  le  inadempienze  all'ufficio  competente  per  i
procedimenti disciplinari. 
      1-quinquies. AgID  pubblica  sul  proprio  sito  una  guida  di
riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal  presente
Codice. 
      1-sexies. Nel rispetto della propria  autonomia  organizzativa,
le pubbliche  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello
Stato individuano l'ufficio per il digitale  di  cui  ai  commi  1  e
1-quater tra quelli di livello  dirigenziale  oppure,  ove  ne  siano
privi, individuano un responsabile per il  digitale  tra  le  proprie
posizioni apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde  direttamente
a quello amministrativo dell'ente.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
          e le tecnologie 
              1.   Le    pubbliche    amministrazioni    garantiscono
          l'attuazione    delle    linee    strategiche    per     la
          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
          definite dal Governo, in coerenza con le regole tecniche di
          cui all'articolo 71. A tale  fine,  ciascuno  dei  predetti
          soggetti affida ad un unico ufficio dirigenziale  generale,
          fermo restando il numero complessivo  di  tali  uffici,  la
          transizione  alla  modalita'   operativa   digitale   e   i
          conseguenti processi di riorganizzazione  finalizzati  alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
              a) coordinamento strategico dello sviluppo dei  sistemi
          informativi, di  telecomunicazione  e  fonia,  in  modo  da
          assicurare anche la coerenza con  gli  standard  tecnici  e
          organizzativi comuni; 
              b)  indirizzo  e  coordinamento  dello   sviluppo   dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
              c)   indirizzo,   pianificazione,    coordinamento    e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
              d)  accesso  dei  soggetti  disabili   agli   strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
              e)    analisi    periodica    della    coerenza     tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
              f) cooperazione alla revisione  della  riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
              g)  indirizzo,  coordinamento  e   monitoraggio   della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
              h)  progettazione  e  coordinamento  delle   iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
              i) promozione delle iniziative  attinenti  l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
              j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  posta  elettronica,   protocollo   informatico,   firma
          digitale  o  firma  elettronica   qualificata   e   mandato
          informatico, e delle norme in materia di  accessibilita'  e
          fruibilita'. 
              1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. ( 
              1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al  comma  1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento  ai  compiti  relativi  alla  transizione  alla
          modalita'  digitale,  direttamente  all'organo  di  vertice
          politico. 
              1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo  restando
          il numero complessivo degli uffici, individuano,  di  norma
          tra i dirigenti di ruolo in servizio, un  difensore  civico
          per il  digitale  in  possesso  di  adeguati  requisiti  di
          terzieta', autonomia e imparzialita'. Al  difensore  civico
          per  il  digitale  chiunque  puo'  inviare  segnalazioni  e
          reclami relativi a ogni presunta  violazione  del  presente
          Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione
          e  innovazione  della  pubblica  amministrazione.  Se  tali
          segnalazioni sono  fondate,  il  difensore  civico  per  il
          digitale  invita  l'ufficio  responsabile  della   presunta
          violazione a porvi rimedio tempestivamente e  comunque  nel
          termine  di  trenta  giorni.  Il   difensore   segnala   le
          inadempienze  all'ufficio  competente  per  i  procedimenti
          disciplinari. 
              1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito  una  guida
          al cittadino  di  riepilogo  dei  diritti  di  cittadinanza
          digitali previsti dal presente Codice. 
              1-sexies.  Nel   rispetto   della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente.».