Art. 15 
 
                Incremento contratto di programma RFI 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per  l'anno  2017
per il finanziamento del contratto di programma - parte  investimenti
2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. 
  (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « e i relativi eventuali aggiornamenti  »
sono soppresse; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti  ai  contratti  di  cui  al
comma  1  che  non   comportino   modifiche   sostanziali   e   siano
sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse  finanziarie
recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   trasmette   una
informativa al Parlamento.  Nel  caso  di  modifiche  sostanziali  si
procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1  e  2.  Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15  per  cento
le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1,
con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi
al singolo programma o progetto di investimento». 
  1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.
112, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
consultazione delle parti  interessate,  definisce  la  strategia  di
sviluppo   dell'infrastruttura   ferroviaria   sulla   base   di   un
finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede  di  prima
applicazione, tale strategia e' definita nel Documento di economia  e
finanza,  nell'Allegato  concernente   fabbisogni   e   progetti   di
infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale
di pianificazione di cui all'articolo 201 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria». 
  1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio
pubblico per il trasporto ferroviario di  passeggeri  sul  territorio
nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  e  l'impresa  ferroviaria  individuata  sulla  base  della
vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE
sullo  schema  di  contratto  proposto   dall'Amministrazione.   Tali
contratti   sono   approvati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  1-quinquies. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dei  servizi
essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro,  e'  attribuito
alla  regione  Piemonte  un  contributo  straordinario   dell'importo
complessivo di 40 milioni di euro, di cui  35  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  alla
situazione finanziaria della Societa' GTT S.p.A.. 
  1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  1-quinquies,  pari  a  35
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione  2014-2020.  I  predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della  misura
di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della
citata programmazione 2014-2020. 
  1-septies. Al fine di attuare la misura di  sostegno  al  trasporto
ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro
per  l'anno  2017.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  14
          luglio  1993,  n.   238   (Disposizioni   in   materia   di
          trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei
          contratti di servizio delle Ferrovie dello  Stato  S.p.a.),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 1. Il  Ministro  dei  trasporti  trasmette  al
          Parlamento, per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          commissioni permanenti competenti per materia, prima  della
          stipulazione  con  le  Ferrovie  dello  Stato   S.p.a.,   i
          contratti di programma, corredati dal parere, ove previsto,
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo  2,
          comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186. 
              2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono  un
          parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine
          perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti  di
          cui al comma 1 che non comportino modifiche  sostanziali  e
          siano  sostanzialmente  finalizzati  al  recepimento  delle
          risorse finanziarie recate dalla legge  di  bilancio  o  da
          altri   provvedimenti   di   legge,   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al
          Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali  si  procede,
          invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e  2.  Per
          sostanziali si intendono le modifiche che superano  del  15
          per  cento  le  previsioni  riportate  nei   contratti   di
          programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e  ai
          fabbisogni  sia  complessivi  che   relativi   al   singolo
          programma o progetto di investimento. 
              3. Il Ministro dei trasporti  riferisce  annualmente  a
          ciascuna delle due Camere sullo  stato  di  attuazione  dei
          contratti di programma.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo  15  luglio  2015,  n.  112  (Attuazione  della
          direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno  spazio
          ferroviario  europeo  unico  (Rifusione),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 
              1. Il presente decreto disciplina: 
              a) le regole relative  all'utilizzo  ed  alla  gestione
          dell'infrastruttura   ferroviaria   adibita    a    servizi
          ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita'  di
          trasporto per ferrovia delle imprese  ferroviarie  operanti
          in Italia; 
              b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o
          la modifica delle licenze per la prestazione di servizi  di
          trasporto ferroviario da parte  delle  imprese  ferroviarie
          stabilite in Italia; 
              c)  i  principi  e  le  procedure  da  applicare  nella
          determinazione e nella riscossione dei  canoni  dovuti  per
          l'utilizzo   dell'infrastruttura   ferroviaria   ed   anche
          nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura. 
              2. Il presente decreto non si applica: 
              a) alle reti ferroviarie  locali  e  regionali  isolate
          adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie
          che esercitano  unicamente  servizi  di  trasporto  urbano,
          extraurbano o regionale su tali reti; 
              b)  alle  reti  ferroviarie  adibite  unicamente   alla
          prestazione di servizi passeggeri  urbani  e  suburbani  ed
          alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente  servizi
          di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti; 
                c) alle infrastrutture  ferroviarie  private  adibite
          unicamente alle operazioni  merci  del  proprietario  delle
          stesse  infrastrutture  ed  alle  imprese  ferroviarie  che
          effettuano  solo  servizi  di  trasporto  merci   su   tali
          infrastrutture. 
              3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se  l'impresa
          ferroviaria e' controllata, direttamente o  indirettamente,
          da un'impresa  o  altra  entita'  che  effettua  o  integra
          servizi  di  trasporto  ferroviario  diversi  dai   servizi
          urbani,  suburbani  o   regionali,   a   siffatta   impresa
          ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4,  5,
          11 e 16. 
              4.  Le  reti  ferroviarie  rientranti  nell'ambito   di
          applicazione del presente  decreto  e  per  le  quali  sono
          attribuite  alle  regioni  le  funzioni  e  i  compiti   di
          programmazione e di amministrazione ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  sono  regolate,  con
          particolare riferimento a quanto  attiene  all'utilizzo  ed
          alla gestione  di  tali  infrastrutture,  all'attivita'  di
          trasporto   per   ferrovia,   al   diritto    di    accesso
          all'infrastruttura ed alle  attivita'  di  ripartizione  ed
          assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla  base
          dei principi  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, che  istituisce  un  unico  spazio
          ferroviario europeo e del presente decreto. 
              5.  Per  le  reti  di  cui  al  comma  4,  le  funzioni
          dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37,  sono
          svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214,  sulla  base  dei  principi  stabiliti  dalla
          direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto. 
              6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, un  decreto  ministeriale,
          con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al
          comma 4. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  al
          primo periodo, si applica il  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  del  5  agosto  2005.  Il
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede,
          altresi', con cadenza periodica,  almeno  quinquennale,  ad
          apportare le necessarie modifiche  al  decreto  di  cui  al
          primo periodo, per tener conto dell'evoluzione del  mercato
          di settore. Le  esclusioni  di  infrastrutture  ferroviarie
          locali che  non  rivestono  importanza  strategica  per  il
          funzionamento del mercato ferroviario sono  preventivamente
          notificate alla Commissione europea secondo le modalita' di
          cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva  2012/34/UE
          del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio,   nell'ambito
          dell'attivita' istruttoria  di  aggiornamento  del  decreto
          ministeriale. 
              7. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          previa consultazione delle parti interessate, definisce  la
          strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla
          base  di   un   finanziamento   sostenibile   del   sistema
          ferroviario. In sede di prima applicazione, tale  strategia
          e'  definita  nel  Documento   di   economia   e   finanza,
          nell'Allegato  concernente   fabbisogni   e   progetti   di
          infrastrutture, sino all'approvazione del  primo  documento
          pluriennale di pianificazione di cui all'articolo  201  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo  18  aprile   2016,   n.   50,   e   successive
          modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia  di
          sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria. 
              8.   Le   disposizioni   del   presente   decreto   non
          pregiudicano la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  31  marzo  2004,  che  coordina  le
          procedure di appalto degli enti erogatori  di  acqua  e  di
          energia, degli enti che forniscono servizi di  trasporto  e
          servizi postali.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   294
          dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "294. Ai fini del  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea  e  di  quelli   che
          derivano  dall'applicazione   del   regolamento   (CE)   n.
          1370/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2007, a partire  dall'annualita'  2015  le  risorse
          destinate agli obblighi di servizio  pubblico  nel  settore
          del  trasporto  di  merci  su  ferro  non  possono   essere
          superiori a 100 milioni di euro annui. Dette  risorse  sono
          attribuite  al  Gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria
          nazionale che  provvede  a  destinarle  alla  compensazione
          degli oneri per il traghettamento ferroviario delle  merci,
          dei servizi ad esso  connessi  e  del  canone  di  utilizzo
          dell'infrastruttura dovuto dalle  imprese  ferroviarie  per
          l'effettuazione di trasporti delle merci,  compresi  quelli
          transfrontalieri,  aventi  origine  o  destinazione   nelle
          regioni   Abruzzo,   Molise,   Lazio,   Campania,   Puglia,
          Basilicata,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia.  La  predetta
          compensazione si applica entro il 30  aprile  successivo  a
          ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017  ed  e'  determinata
          proporzionalmente  ai  treni/km  sviluppati  dalle  imprese
          ferroviarie. Il vigente  contratto  di  programma  -  parte
          servizi e  le  relative  tabelle  sono  aggiornati  con  il
          contributo di cui  al  presente  comma  e  con  le  risorse
          stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione  delle
          misure di cui al presente comma.".