(( Art. 15-bis 
 
              Disposizioni per facilitare l'affidamento 
                     dei contratti di tesoreria 
 
  1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «  La
convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo' prevedere  un  limite
piu' basso. L'importo dell'anticipazione specificata  in  convenzione
e' da ritenersi vincolante sia per  la  regione  che  per  l'istituto
tesoriere ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 69  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 69. Servizio di tesoreria della regione 
              1. - 8. Omissis. 
              9.   Le   Regioni   possono   contrarre   anticipazioni
          unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze
          di cassa, per un importo non  eccedente  il  10  per  cento
          dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza  del
          titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
          e perequativa".  Le  anticipazioni  devono  essere  estinte
          nell'esercizio  finanziario  in  cui  sono  contratte.   La
          convenzione di tesoreria di cui al comma 1  puo'  prevedere
          un  limite   piu'   basso.   L'importo   dell'anticipazione
          specificata in convenzione e' da ritenersi  vincolante  sia
          per la regione che per l'istituto tesoriere. 
              Omissis.".