(( Art. 15-quater 
 
Interventi di emergenza per infrastrutture  stradali  insistenti  sul
                              fiume Po 
 
  1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per  la  messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione
insistenti sul fiume Po, e' autorizzata la spesa fino a 35 milioni di
euro per l'anno  2017.  Le  risorse  sono  trasferite  alle  province
interessate con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo  7002  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi  dell'ANAS
Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate  per
le finalita' del  presente  articolo  sono  versate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  sui   capitoli   di
provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ))