Art. 15 
 
 
                         Rifiuto di ingresso 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2,  lettera  b),
del regolamento (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006, la  decisione  di  inserimento  della
segnalazione nel  sistema  di  informazione  Schengen,  ai  fini  del
rifiuto di ingresso ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  1,  del
predetto regolamento,  e'  adottata  dal  direttore  della  Direzione
centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno,  su
parere del comitato  di  analisi  strategica  antiterrorismo  di  cui
all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.». 
  2. All'articolo 135, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, dopo la lettera q-quater),  e'  inserita  la  seguente:
«q-quinquies) le controversie relative  alle  decisioni  adottate  ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)».