Art. 15 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le attivita' di cui al  presente  decreto  sono  svolte  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. I proventi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  derivanti
dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti  secondo
quanto disposto dalle norme regionali in materia. 
  4. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla  base
delle variazioni dell'indice nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per
l'intera collettivita', rilevato  dall'ISTAT,  mediante  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Costa,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando