Art. 15 Detrazioni 1. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti devono essere stabiliti secondo criteri oggettivi e risultare ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere i servizi di cui all'articolo 16. 2. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi di gestione collettiva. 3. Gli obblighi concernenti la trasparenza nell'impiego degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.