Art. 15. Personale 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA e' regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 69, comma 11, del decreto medesimo, dall'articolo 15, comma 1, dall'articolo 26, comma 4, e dall'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca. 2. Il CREA puo' assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo' avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario o connesse alle esigenze delle aziende zootecniche.