Art. 15 
 
 
                      Modifica dell'articolo 14 
                 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis)  dei  regolamenti
di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni  statali  e
regionali dettate in applicazione della presente legge.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n.
          447, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.14.   (Controlli).   -   1.   Le   amministrazioni
          provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo
          e di vigilanza per l'attuazione  della  presente  legge  in
          ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni
          ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano  le
          strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di  cui  al
          D.L.  4  dicembre  1993,   n.   496   ,   convertito,   con
          modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61. 
              2.  Il  comune  esercita  le  funzioni   amministrative
          relative al controllo sull'osservanza: 
                a)  delle  prescrizioni  attinenti  il   contenimento
          dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico  veicolare
          e dalle sorgenti fisse; 
                b) della disciplina stabilita all'articolo  8,  comma
          6, relativamente al rumore prodotto  dall'uso  di  macchine
          rumorose e da attivita' svolte all'aperto; 
                c) della disciplina  e  delle  prescrizioni  tecniche
          relative   all'attuazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6; 
                d) della corrispondenza alla  normativa  vigente  dei
          contenuti   della   documentazione   fornita    ai    sensi
          dell'articolo 8, comma 5. 
              d-bis)   dei   regolamenti   di   esecuzione   di   cui
          all'articolo 11 e delle disposizioni  statali  e  regionali
          dettate in applicazione della presente legge. 
              3. Il personale incaricato  dei  controlli  di  cui  al
          presente articolo ed il personale delle  agenzie  regionali
          dell'ambiente, nell'esercizio delle  medesime  funzioni  di
          controllo e di vigilanza, puo' accedere  agli  impianti  ed
          alle sedi di attivita' che costituiscono fonte di rumore, e
          richiedere i dati, le informazioni e i documenti  necessari
          per l'espletamento delle proprie funzioni.  Tale  personale
          e'  munito  di  documento  di   riconoscimento   rilasciato
          dall'ente  o  dall'agenzia  di  appartenenza.  Il   segreto
          industriale  non  puo'  essere  opposto  per   evitare   od
          ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.».