Art. 15 
 
 
Diritto  all'ascolto  dei  minori  stranieri  non  accompagnati   nei
                            procedimenti 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei  minori  stranieri
non  accompagnati  e'  assicurata,  in  ogni  stato   e   grado   del
procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate  dal  minore,
nonche' di gruppi, fondazioni,  associazioni  od  organizzazioni  non
governative di comprovata esperienza nel settore  dell'assistenza  ai
minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo  42  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
previo consenso del minore, e ammessi  dall'autorita'  giudiziaria  o
amministrativa che procede. 
  2-ter.  Il  minore  straniero  non  accompagnato  ha   diritto   di
partecipare per mezzo di un  suo  rappresentante  legale  a  tutti  i
procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e  di
essere ascoltato nel merito. A tale fine e' assicurata la presenza di
un mediatore culturale». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art.  18  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              «Art.   18   (Disposizioni   sui    minori).    -    1.
          Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste  dal
          presente decreto assume carattere di priorita' il superiore
          interesse del minore in modo da  assicurare  condizioni  di
          vita  adeguate  alla  minore  eta',   con   riguardo   alla
          protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
          minore, conformemente a quanto previsto dall'art.  3  della
          Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
          ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 
              2. Per  la  valutazione  dell'interesse  superiore  del
          minore occorre procedere all'ascolto  del  minore,  tenendo
          conto della sua eta', del  suo  grado  di  maturita'  e  di
          sviluppo  personale,  anche  al  fine   di   conoscere   le
          esperienze pregresse e valutare il rischio  che  il  minore
          sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare
          la possibilita'  di  ricongiungimento  familiare  ai  sensi
          dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento  UE  n.  604/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          purche' corrisponda all'interesse superiore del minore. 
              2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei  minori
          stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni  stato  e
          grado del procedimento, dalla presenza  di  persone  idonee
          indicate  dal  minore,  nonche'  di   gruppi,   fondazioni,
          associazioni   od   organizzazioni   non   governative   di
          comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori
          stranieri e iscritti nel registro di cui  all'art.  42  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n.   286,   previo   consenso   del   minore,   e   ammessi
          dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede. 
              2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha  diritto
          di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale  a
          tutti i procedimenti giurisdizionali e  amministrativi  che
          lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine
          e' assicurata la presenza di un mediatore culturale. 
              3. I figli  minori  dei  richiedenti  e  i  richiedenti
          minori sono alloggiati con i genitori,  i  fratelli  minori
          non coniugati o altro  adulto  legalmente  responsabile  ai
          sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. 
              4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di
          cui al presente decreto sono assicurati  servizi  destinati
          alle  esigenze   della   minore   eta',   comprese   quelle
          ricreative. 
              5. Gli operatori che si occupano  dei  minori  sono  in
          possesso  di  idonea  qualifica  o  comunque  ricevono  una
          specifica  formazione  e  sono  soggetti   all'obbligo   di
          riservatezza sui dati e sulle  informazioni  riguardanti  i
          minori.».