Art. 15 
 
                Armonizzazione dei percorsi formativi 
                  della filiera artistico-musicale 
 
  1.  La  formazione  musicale  di  base  e'  assicurata  entro   gli
ordinamenti del sistema nazionale di istruzione. 
  2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4  sono  definiti  i
requisiti formativi per l'accesso ai licei  musicali  e  coreutici  -
sezione musicale. 
  3. Gli istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici  di  cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508  e  gli
istituiti di cui all'articolo 11 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  212  del  2005,  limitatamente  ai  corsi  attivati  e
autorizzati    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  organizzano  corsi  propedeutici
nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10,  comma  4,
lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  212  del
2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle  prove
per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello. 
  4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni  di  cui
al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse  disponibili.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  sentito  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta
formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata, sono definiti: 
    a) i  requisiti  di  accesso  per  ciascuna  tipologia  di  corso
propedeutico, che devono tenere  conto  del  talento  musicale  della
studentessa e dello studente e del possesso  di  un  livello  tecnico
comunque avanzato; 
    b) le modalita' di attivazione e  la  durata  massima  dei  corsi
propedeutici; 
    c) i criteri generali per la stipula di  convenzioni  con  scuole
secondarie di secondo grado, a  eccezione  dei  licei  musicali,  per
l'accesso ai corsi propedeutici delle loro  studentesse  e  dei  loro
studenti e per la  definizione  del  sistema  dei  crediti  formativi
riconoscibili; 
    d) la certificazione finale da rilasciare al  termine  dei  corsi
propedeutici, illustrativa  del  curriculo  svolto  e  dei  risultati
formativi ottenuti; 
    e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi
delle abilita' strumentali e dei repertori specifici,  necessari  per
accedere ai corsi accademici di primo livello dell'offerta  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. 
  5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma  4,  gli  istituti
superiori di  studi  musicali,  ferma  restando  la  possibilita'  di
svolgere in autonomia e in base alle  risorse  disponibili  attivita'
non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente,
possono iscrivere studentesse  e  studenti  esclusivamente  ai  corsi
previsti dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3.
Le studentesse e gli studenti, gia' iscritti ai corsi  di  formazione
musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all'articolo 2,
comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999,  organizzati  dalle
istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all'atto
di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai  corsi
propedeutici, a condizione che siano in  possesso  dei  requisiti  di
accesso previsti dal decreto  di  cui  al  comma  4,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6.  Le  istituzioni  AFAM  possono  attivare  specifiche  attivita'
formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e  studenti
minorenni, gia'  in  possesso  di  spiccate  attitudini  e  capacita'
artistiche e musicali  e  con  acquisita  e  verificata  preparazione
tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso
ai corsi  accademici  di  primo  livello.  Ogni  istituto  modula  la
programmazione didattica di queste attivita' in  base  alle  esigenze
formative dello studente. 
  7. Per  le  convenzioni  con  i  licei  musicali  si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  13,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge
          21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle  Accademie
          di  belle  arti,   dell'Accademia   nazionale   di   danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti  musicali  pareggiati»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione  artistica
          e musicale). - Omissis. 
              2. I Conservatori di musica, l'Accademia  nazionale  di
          danza e gli Istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
          Omissis. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  4,  comma  2,  7
          comma 2, 10 comma 4, lettera g), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  «Regolamento
          recante disciplina per  la  definizione  degli  ordinamenti
          didattici delle Istituzioni di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della  L.  21
          dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 ottobre 2005, n. 243: 
              «Art. 4. (Produzione artistica,  ricerca  e  formazione
          finalizzata). - Omissis. 
              2. Le istituzioni possono  attivare  nei  limiti  delle
          risorse finanziarie comunque acquisite nei propri  bilanci,
          attivita' formative finalizzate alla formazione  permanente
          e  ricorrente,  alla  educazione  degli   adulti,   nonche'
          attivita'  formative   esterne   attraverso   contratti   e
          convenzioni. 
          Omissis». 
              «Art. 7. (Ammissione ai corsi). - Omissis. 
              2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita'
          di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo
          10, comma 4, lettera g), richiedono altresi' il possesso  o
          l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale
          fine,  gli  stessi  regolamenti  didattici  definiscono  le
          conoscenze richieste per  l'accesso  e  ne  determinano  le
          modalita' di verifica, anche  a  conclusione  di  attivita'
          formative   propedeutiche,    svolte    eventualmente    in
          collaborazione  con  istituti  di   istruzione   secondaria
          superiore. 
          Omissis». 
              «Art.10. (Regolamenti didattici). - Omissis. 
              4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti,
          disciplinano  altresi'  gli   aspetti   di   organizzazione
          dell'attivita' didattica comuni ai  corsi  di  studio,  con
          particolare riferimento: 
          Omissis. 
                g)   all'organizzazione   di   attivita'    formative
          propedeutiche alla valutazione della preparazione  iniziale
          degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di
          quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi  di  cui
          all'articolo 7, comma 2; 
          Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera  d)
          della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  recante  «Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4  gennaio
          2000, n. 2. 
              «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione  artistica
          e musicale). - Omissis. 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
          Omissis. 
                d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
          1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
          vigore di specifiche norme di riordino del  settore,  corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti  alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore; 
          Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13,  comma  8,  decreto
          del Presidente della  Repubblica  20  marzo  2009,  n.  89,
          «Regolamento recante revisione dell'assetto  ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162: 
              «Art. 13. (Passaggio al nuovo ordinamento). - Omissis. 
              8.  L'istituzione  di  sezioni  di  liceo  musicale  e'
          subordinata in prima attuazione alla  stipula  di  apposita
          convenzione con i conservatori di  musica  e  gli  istituti
          musicali pareggiati ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  8,
          lettera g), della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508.  La
          convenzione deve in ogni caso  prevedere  le  modalita'  di
          organizzazione e svolgimento della  didattica,  nonche'  di
          certificazione delle competenze  acquisite  dagli  studenti
          nelle discipline  musicali  previste  nell'allegato  E  del
          presente regolamento. 
          Omissis».