Art. 15 
 
                 Attribuzione del credito scolastico 
 
  1. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e
nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  dodici
per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il
quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i  docenti  che  svolgono
attivita' e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli
studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di
religione cattolica e per le  attivita'  alternative  alla  religione
cattolica, limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi
insegnamenti. 
  2. Con la tabella di cui all'allegato A  del  presente  decreto  e'
stabilita la corrispondenza tra la media dei  voti  conseguiti  dalle
studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno
di corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico.  Il
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi  per
merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per  l'anno
non frequentato, nella misura massima  prevista  per  lo  stesso.  La
tabella di cui all'allegato A si applica anche ai  candidati  esterni
ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno
sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di
Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la  stessa  tabella
reca   la   conversione   del    credito    scolastico    conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno  di
corso. 
  3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito  dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare
di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base  della  documentazione
del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.