Art. 15 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica 1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. 2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti: a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilita' certificata a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare; e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica. 3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e' presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o da un suo delegato, ed e' composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonche' da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di funzionamento, incluse le modalita' di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonche' la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.