Art. 15 
 
 
                      Modifiche all'articolo 24 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 1, 2 e  3,»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «il  30  settembre  2017»  e  la  parola:  «medesima»   e'
soppressa. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 175 del 2016,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.     24     (Revisione     straordinaria     delle
          partecipazioni).   -   1.   Le   partecipazioni   detenute,
          direttamente  o   indirettamente,   dalle   amministrazioni
          pubbliche alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto in  societa'  non  riconducibili  ad  alcuna  delle
          categorie di cui all'art. 4, ovvero che  non  soddisfano  i
          requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in
          una delle  ipotesi  di  cui  all'art.  20,  comma  2,  sono
          alienate o sono oggetto delle misure di  cui  all'art.  20,
          commi 1 e 2. A  tal  fine,  entro  il  30  settembre  2017,
          ciascuna    amministrazione    pubblica    effettua     con
          provvedimento  motivato  la  ricognizione   di   tutte   le
          partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, individuando  quelle  che  devono  essere
          alienate.  L'esito  della  ricognizione,  anche   in   caso
          negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'art. 17
          del  decreto-legge  n.  90  del   2014,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114.  Le
          informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte
          dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e  alla
          struttura di cui all'art.  15.  art.  35  Reclutamento  del
          personale. 
              (Omissis).».