Art. 15 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono soppresse; b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2017» e la parola: «medesima» e' soppressa.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15. art. 35 Reclutamento del personale. (Omissis).».