Art. 15 
 
 
                      Libri sociali obbligatori 
 
  1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,  comma
1, gli enti del Terzo settore devono tenere: 
    a) il libro degli associati o aderenti; 
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
in cui devono essere trascritti anche  i  verbali  redatti  per  atto
pubblico; 
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni  dell'organo  di
amministrazione, dell'organo  di  controllo,  e  di  eventuali  altri
organi sociali. 
  2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono  tenuti  a
cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla  lettera  c)
del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. 
  3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i  libri
sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o  dallo
statuto. 
  4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma
3.