Art. 15 
 
            Progetto di fattibilita' tecnica ed economica 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,  comma  5,  del
Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica consiste in una relazione programmatica  del  quadro  delle
conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di
intervento, con allegati i necessari  elaborati  grafici.  Il  quadro
delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente
e consiste nella indicazione  delle  tipologie  di  indagine  che  si
ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e  del  suo
contesto storico e ambientale. 
  2. Sono documenti del progetto di fattibilita': 
  a) la relazione generale; 
  b) la relazione tecnica; 
  c) le indagini e ricerche preliminari; 
  d) la planimetria generale ed elaborati grafici; 
  e) le prime indicazioni e disposizioni per  la  stesura  dei  piani
della sicurezza; 
  f) la scheda tecnica di cui all'articolo 16; 
  g) il calcolo sommario della spesa; 
  h) il quadro economico di progetto; 
  i) il crono programma dell'intervento; 
  l) il documento di fattibilita' delle  alternative  progettuali,  a
esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni; 
  m) lo studio preliminare  ambientale,  a  esclusione  dei  casi  di
lavori  che  non  comportano  nuove  costruzioni  o  installazioni  o
impiantistica. 
  3. Il progetto di fattibilita' comporta indagini e  ricerche  volte
ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e
dei metodi di intervento  da  approfondire  nel  progetto  definitivo
nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo. 
  4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano: 
  a) l'analisi storico-critica; 
  b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; 
  c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti; 
  d) la diagnostica; 
  e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello
stato di conservazione, del degrado e dei dissesti; 
  f) l'individuazione degli eventuali  apporti  di  altre  discipline
afferenti. 
  5. In ragione della complessita' dell'intervento in relazione  allo
stato  di  conservazione  ed  ai  caratteri   storico-artistici   del
manufatto il progetto di fattibilita' puo'  limitarsi  a  comprendere
quelle ricerche e quelle indagini che  sono  strettamente  necessarie
per una prima reale individuazione delle scelte di intervento  e  dei
relativi costi. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  23,  comma  5,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «5. Il progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Ai soli  fini  delle  attivita'  di
          programmazione   triennale   dei    lavori    pubblici    e
          dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico  di
          cui all'art. 22 nonche' dei concorsi di progettazione e  di
          idee di cui all'art. 152, il progetto di fattibilita'  puo'
          essere articolato in due fasi successive  di  elaborazione.
          In tutti gli altri casi, il  progetto  di  fattibilita'  e'
          sempre redatto in un'unica fase di elaborazione.  Nel  caso
          di  elaborazione  in  due  fasi,  nella   prima   fase   il
          progettista, individua ed analizza le  possibili  soluzioni
          progettuali alternative,  ove  esistenti,  sulla  base  dei
          principi di cui al  comma  1,  e  redige  il  documento  di
          fattibilita'  delle  alternative  progettuali  secondo   le
          modalita' indicate dal decreto di cui  al  comma  3.  Nella
          seconda  fase  di  elaborazione,  ovvero  nell'unica  fase,
          qualora  non  sia  redatto  in  due  fasi,  il  progettista
          incaricato  sviluppa,  nel  rispetto  dei   contenuti   del
          documento di indirizzo  alla  progettazione  e  secondo  le
          modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte  le
          indagini e gli studi necessari  per  la  definizione  degli
          aspetti di cui al comma 1, nonche'  elaborati  grafici  per
          l'individuazione   delle   caratteristiche    dimensionali,
          volumetriche, tipologiche, funzionali  e  tecnologiche  dei
          lavori da realizzare e le relative  stime  economiche,  ivi
          compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
          lotti  funzionali.  Il  progetto   di   fattibilita'   deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa.».