Art. 15 Progetto di fattibilita' tecnica ed economica 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale. 2. Sono documenti del progetto di fattibilita': a) la relazione generale; b) la relazione tecnica; c) le indagini e ricerche preliminari; d) la planimetria generale ed elaborati grafici; e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza; f) la scheda tecnica di cui all'articolo 16; g) il calcolo sommario della spesa; h) il quadro economico di progetto; i) il crono programma dell'intervento; l) il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni; m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica. 3. Il progetto di fattibilita' comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo. 4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano: a) l'analisi storico-critica; b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti; d) la diagnostica; e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti; f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti. 5. In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita' puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 5, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attivita' di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'art. 22 nonche' dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di fattibilita' puo' essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilita' delle alternative progettuali secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.».