Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  L'E.N.A.C.  provvede
ai  compiti  di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono  versati
all'entrata del  Bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  ad
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti
all'E.N.A.C., ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.