Art. 15 Graduatorie regionali di merito 1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. 2. Le graduatorie approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.