Art. 15 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. 2. Nell'ambito delle categorie di titoli indicati negli articoli 19, 24 e 30 del presente decreto, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte, anche con firma digitale, dal presidente e dal segretario, che vengono allegate, anche in formato digitale, ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante. 4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Il candidato che ha superato le prove scritte, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso, deve inviare, entro il termine di quindici giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione, attraverso un'apposita funzionalita' messa a disposizione del sito, ovvero attraverso la propria posta elettronica certificata. 5. La direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza mette a disposizione della commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato. 6. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri: a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purche' non siano contemporanei; b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; c) tra due o piu' servizi contemporanei e' valutato solo quello piu' favorevole al candidato. 7. Non sono oggetto di valutazione: a) i servizi e i titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non e' necessariamente richiesta la laurea; b) le attestazioni di buon servizio; c) le attivita' svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione; d) i titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati attraverso idonea documentazione dell'ufficio che li ha conferiti.