Art. 15 
 
Trasferimento di  prodotti  a  duplice  uso  all'interno  dell'Unione
                               europea 
 
  1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti
elencati nell'allegato IV del regolamento duplice  uso  e'  richiesta
un'autorizzazione.  Laddove  l'autorizzazione  richiesta   abbia   ad
oggetto  materiali  o  informazioni  classificati,   la   stessa   e'
subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la
sicurezza. 
  2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti
elencati nella parte I dell'allegato IV del regolamento  duplice  uso
puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale.