Art. 15 
 
Direttive del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  conseguenti
  indicazioni  operative  (Articolo  5,  commi  2  e  5 decreto-legge
  343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma  1, decreto-legge
  90/2005, conv. legge 152/2005) 
 
  1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri  assicurano,  sul
piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle  peculiarita'
dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento  delle
attivita' di protezione civile e sono adottate su proposta  del  Capo
Dipartimento della protezione civile e previa intesa da  sancire,  ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto  1997,  n.
281,  in  sede  di  Conferenza   unificata   ovvero   di   Conferenza
Stato-Regioni  in  ragione   delle   competenze   interessate   dalle
disposizioni  ivi  contenute.   Su   specifiche   materie,   per   la
predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma,
il Dipartimento della protezione civile puo' promuovere confronti  in
sede tecnica con le  rappresentanze  delle  componenti  del  Servizio
nazionale. 
  2. Le direttive di cui al comma  1  possono  recare,  in  allegato,
procedure operative riferite agli  specifici  ambiti  disciplinati  e
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Il Capo del Dipartimento della  protezione  civile,  nell'ambito
dei limiti e delle finalita' eventualmente previsti  nelle  direttive
di cui al comma 1, puo' adottare  indicazioni  operative  finalizzate
all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da  parte
del Servizio nazionale, consultando preventivamente le  componenti  e
strutture operative nazionali interessate. 
  4. Le direttive adottate ai sensi  del  presente  decreto,  possono
prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure
in esse contenute e le modalita' per provvedere, a cura delle Regioni
e delle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  all'eventuale
necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche. 
  5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate  ai  sensi  del
presente decreto, o fino ai termini eventualmente in  esse  indicati,
restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati  ai
sensi della previgente normativa in materia di protezione civile. 
 
          Note all'art. 15: 
              Il decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281,  recante
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.« e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.