Art. 15 Disposizioni ulteriori 1. All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «Guardia costiera,» sono inserite le seguenti: «cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,». 2. All'articolo 13, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 7» sono soppresse; b) alla lettera e), il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»; c) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) diritti di porto.». 3. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,» sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale.»; b) il comma 9 e' soppresso; c) al comma 12, le parole: «lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro a 30987,41 euro». 4. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3» sono soppresse; b) al comma 3, le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 5. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il comma 2 e' soppresso. 6. All'articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente ai procedimenti gia' promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1.». 7. All'articolo 22, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «51,65 euro». 8. All'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 9. All'articolo 25, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 40» sono sostituite dalle seguenti: «0,02 euro». 10. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 6, la parola: «JONIO» e' sostituita dalla seguente: «IONIO». 11. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «AdSP», «autorita' portuali», «autorita' portuale», «Autorita' portuali», «Autorita' portuale», «Autorita' di Sistema Portuale», «Autorita' di Sistema portuali» e «autorita' di sistema portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di sistema portuale». 12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 e' abrogato. 13. All'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «disciplina della somministrazione di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente». 14. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale emana il decreto di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto. 15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale adotta il Piano di cui all'articolo 8, comma 3, lettera s-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 7 del presente decreto.
Note all'art. 15: - Si riporta l'art. 3, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.». - Si riporta l'art. 13, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 13 (Risorse finanziarie delle Autorita' di sistema portuale). - 1. Le entrate delle Autorita' di sistema portuale sono costituite: a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonche' dai proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16. Le Autorita' di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine; b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b); c) salvo quanto previsto all'art. 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni; d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici; e) da entrate diverse; e-bis) diritti di porto. (Omissis).». - Si riporta l'art. 17 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 3. La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale. 2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette. 4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata. 5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano: a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997; c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997; d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del 1997. 9. (soppresso). 10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima; b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita' svolte; c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; d) procedure di verifica e di controllo da parte delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate; e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa. 12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a 30987,41 euro. 13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti). 14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva. 15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. 15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.». - Si riporta l'art. 18 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1. L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare. 1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.». - Il comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, soppresso dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203. - Si riporta l'art. 21 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono costituirsi in una o piu' societa' di seguito indicate: a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono. 3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali. 4. Le societa' derivanti dalla costituzione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari limitatamente ai procedimenti gia' promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1. 5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le societa' costituite dai soci delle compagnie. 6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa. 7. Le Autorita' di sistema portuale nei porti gia' sedi di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di costituzione secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di costituzione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorita' di sistema portuale, nei porti gia' sedi di enti portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti. 8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell'art. 17, il cui organico non superi le quindici unita', le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attivita' comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti.». - Si riporta l'art. 22 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 22 (Agevolazioni fiscali). - 1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'art. 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.». - Si riporta l'art. 24, comma 2, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 24 (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro). - (Omissis). 2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'art. 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni. (Omissis).». - Per i riferimenti al l citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 25, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 25. (Norme assistenziali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a 0,02 euro per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nel limiti e con le modalita' stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie. (Omissis).». - Si riporta l'allegato A, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto legislativo: «Allegato A 1) Autorita' di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure. 2) Autorita' di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale - Porti di La Spezia e Marina di Carrara. 3) Autorita' di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo. 4) Autorita' di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. 5) Autorita' di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia. 6) Autorita' di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria. 7) Autorita' di Sistema portuale del Mare di Sardegna - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale). 8) Autorita' di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani. 9) Autorita' di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale - Porti di Augusta e Catania. 10) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli. 11) Autorita' di Sistema portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. 12) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona. 13) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale - Porto di Ravenna. 14) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia. 15) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste.». - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale». - Si riporta l'art. 86, comma 5, del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 86 (Norme transitorie e finali). - (Omissis). 5. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 15-bis della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art. 12. - Per il testo dell'art. 8 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 5 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note all'art. 5.