(Allegato 1-art. 15)
                              Art. 15. 
                         Direttore generale 
 
  1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, e' conferito
dal Consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del  Presidente,  a
persona  che  abbia  maturato  significative   esperienze   di   tipo
manageriale. 
  2. Il rapporto di lavoro del  Direttore  generale  e'  regolato  da
contratti di diritto privato. 
  3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate
dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale: 
    a) coadiuva il  Presidente  nell'esecuzione  delle  deliberazioni
degli organi consortili; 
    b)  effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,   civili,
commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale
contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del
Consorzio; 
    c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali; 
    d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio  di
amministrazione, il personale dipendente  ivi  inclusi  i  dirigenti.
L'assunzione ed il licenziamento dei  dirigenti  sono  soggetti  alla
preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione; 
    e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con  i
partecipanti,  le   istituzioni,   le   autorita',   il   Centro   di
Coordinamento, gli altri consorzi e i soggetti previsti  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni  dell'Assemblea  e
del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 
  5. Il Direttore generale firma  la  corrispondenza  del  Consorzio,
salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  Presidente,  a  cio'
autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure  per
singoli atti o categorie di atti.