Art. 15 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; b) alla lettera b), la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; c) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.».
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 59, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Composizione). - 1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da: a) dieci rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; b) "quindici" rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria; d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti. 2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresi' parte, senza diritto di voto: a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio e' nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu' di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od emolumento comunque denominato.».