Articolo 150
                 Inibizione o sospensione dei lavori

  1.  Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione
prescritta  dall'articolo  139, comma 4, la regione o il Ministero ha
facolta' di:
    a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di pregiudicare il bene;
    b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista
alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
  2.   Il  provvedimento  di  inibizione  o  sospensione  dei  lavori
incidenti  su  immobili  od  aree  non  ancora dichiarati di notevole
interesse  pubblico  cessa  di avere efficacia se entro il termine di
novanta  giorni  non  sia  stata effettuata la pubblicazione all'albo
pretorio  della  proposta della commissione di cui all'articolo 138 o
della  proposta  dell'organo  ministeriale prevista all'articolo 141,
ovvero  non  sia  stata  ricevuta  dagli interessati la comunicazione
prevista dall'articolo 139, comma 4.
  3.   Il  provvedimento  di  inibizione  o  sospensione  dei  lavori
incidenti  su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione
paesaggistica  preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa
di  avere  efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione
non  abbia  comunicato  agli  interessati  le prescrizioni alle quali
attenersi,   nella  esecuzione  dei  lavori,  per  non  compromettere
l'attuazione della pianificazione.
  4.  I  provvedimenti  indicati  ai commi precedenti sono comunicati
anche al comune interessato.